E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 122 del 26 maggio 2016, il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 7 aprile 2016, contenente il Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell’articolo 16, l. n. 85/2009. Il provvedimento entrerà in vigore il 10 giugno 2016.

La legge n. 85/2009

Il 27 maggio 2005 l’Italia aveva aderito al cd. Trattato di Prum  stipulato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, e relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Esso inoltre disciplina l’impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l’impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l’accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

Con la legge 30 giugno 2009, n. 85, l’Italia ha provveduto alla ratifica del Trattato.

Con essa ha previsto, in particolare, l’istituzione di una Banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell’interno, e di un Laboratorio centrale, presso il Ministero della giustizia, con finalità di identificazione degli autori dei reati. L’articolo 16 della medesima legge stabilisce, quindi, che con uno o più regolamenti sono disciplinati: «a) il funzionamento e l’organizzazione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste; b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, della legge n. 85 del 2009, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA; c) le attribuzioni del responsabile della Banca dati nazionale del DNA e del responsabile del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto; d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito CNBBSV); e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall’articolo 13 della legge n. 85 del 2009; f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.»

Il nuovo Regolamento in sintesi

Il regolamento disciplina lo scambio dei dati sul Dna per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle decisioni del Consiglio dell’Unione europea n. 2008/615/Gai e n. 2008/616/Gai del 23 giugno 2008, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e per finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell’articolo 12 legge 85/2009.

e modalita’ di funzionamento ed organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA lo scambio di dati sul DNA per le finalita’ di cooperazione transfrontaliera

La banca dati del Dna si occuperà di facilitare le attività di identificazione delle persone scomparse, mediante acquisizione di elementi informativi della persona scomparsa allo scopo di ottenere il profilo del Dna e di effettuare i conseguenti confronti. Sarà collocata presso il dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, mentre il laboratorio centrale sarà presso il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – direzione generale dei Detenuti e del trattamento, del ministero della Giustizia.

All’art. 3 del regolamento viene altresì chiarito che, per la gestione dei profili del DNA, il software della Banca dati è organizzato su due diversi livelli: un primo livello, destinato ad operare, a fini investigativi, in ambito nazionale; un secondo livello, mirato a soddisfare le esigenze di collaborazione internazionale di polizia.

Il regolamento stabilisce le tecniche e modalità di acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del Dna, nonché di alimentazione della banca dati, di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale.

Si è previsto il prelievo di 2 campioni di mucosa orale, allo scopo di consentire l’eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA  (al prelievo provvede, sia per i soggetti minorenni che per gli adulti, il personale di Polizia penitenziaria, specificamente formato e addestrato).

La consultazione dei profili del DNA contenuti nella banca dati, per le finalità di cooperazione transfrontaliera è  consentita ai punti di contatto esteri, in possesso delle credenziali di autenticazione ed autorizzazione,  in modalità automatizzata.

L’esito del raffronto e’ notificato, con il relativo numero di riferimento, codice ente e codice laboratorio, per via automatizzata, tramite un’applicazione del portale della banca dati, al punto di contatto estero.

Sullo schema di provvedimento è stato acquisito, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 85 del 2009, il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) e il parere favorevole con osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali 11 (parere espresso nell’adunanza del 31 luglio 2014). Il Garante per la protezione dei dati personali ha, altresì, espresso l’intesa sui termini di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge n. 85 del 2009.

La cancellazione dei profili del Dna e la distruzione dei campioni biologici è prevista nei seguenti casi:

1) a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l’imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato;

2) a seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, e del ritrovamento di persona scomparsa;

3) quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall’articolo 9 legge 85/2009 in tema di prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del Dna;

4) decorsi i termini stabiliti dall’articolo 25 del regolamento sui tempi di conservazione dei profili del Dna.